1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
a) la domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve contenere, oltre al progetto, elementi sulla localizzazione dell'impianto, sulle misure di sicurezza, sulla valutazione di impatto ambientale e sulla gestione dei rifiuti radioattivi, nonché documentare la capacità tecnica ed economica del richiedente;
b) la procedura istruttoria, comprese la valutazione di impatto ambientale, la stipula dell'intesa con la regione interessata e la conferenza di servizi di cui all'articolo 6, deve concludersi entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda;
c) la vigilanza sulla costruzione deve essere effettuata dall'APAT in collaborazione con le competenti istituzioni dell'Unione europea ove ciò sia previsto da accordi e procedure comunitari esistenti in materia;
d) i livelli di sicurezza di riferimento e le procedure di verifica devono essere conformi alle iniziative comunitarie nel settore della sicurezza nucleare e aggiornati per assicurare il rispetto dei livelli piu elevati di sicurezza definiti in regole e raccomandazioni prodotte in ambito internazionale ed europeo.